Art. 146.
(Decorrenza dell'efficacia per particolari settori).

      1. Per il settore della navigazione aerea e marittima l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione previsti dall'articolo 137 acquista efficacia il 15 febbraio 2011.

 

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      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 145, per i settori della musica e delle attività ricreative le disposizioni del presente capo acquistano efficacia il 15 febbraio 2008.